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Nuova normativa su pacchetti e servizi turistici

Nuova normativa su pacchetti e servizi turistici

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – esame preliminare)

Le principali novità del decreto di recepimento della nuova direttiva riguardano innanzitutto l’ampliamento della nozione di pacchetto turistico: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chiarisce che sono ricompresi anche i contratti on-line, i pacchetti “su misura” ed i c.d. pacchetti “dinamici”. In tal senso sono “pacchetti turistici” le combinazioni di almeno due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini dello stesso viaggio se combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

Sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione). In presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina – sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta).

Una dettagliata disciplina è prevista per i contenuti del contratto di “pacchetto turistico”. Maggiori diritti sono riconosciuti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (ora sarebbe il 10%). Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della responsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è, infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

Di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: 3 anni per il danno alla persona e 2 per gli altri danni, a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) nel caso ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

Sono, altresì, previste per gli organizzatori ed i venditori forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le garanzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. Altra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’introduzione della nuova categoria dei “servizi turistici collegati”, consistenti nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. A tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni  in materia di pacchetti.

Infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività. La competenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato

 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri (http://www.governo.it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-69/8928)

 

Avv. Valeria Falco

Nata a Milano il 3 maggio 1987, si laurea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca nell’ottobre 2012, con percorso formativo in diritto internazionale, discutendo una tesi in diritto internazionale dal titolo “L’azione delle Nazioni Unite nella tutela dei diritti delle donne”.
Iscritta nel registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine degli Avvocati di Milano dal novembre 2012, consegue l’abilitazione al Patrocinio Legale ex art. 8 L. Ord. For. nel dicembre 2013.

Nel periodo di pratica forense partecipa proficuamente al Corso di Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Monza “Scuola Forense 2013” (marzo 2013 – ottobre 2013), nonché al “Corso di Formazione Tecnica e Deontologica dell’Avvocato Penalista 2014” (gennaio 2014 – luglio 2014) della Camera Penale di Monza, propedeutico all’acquisizione dell’idoneità necessaria all’iscrizione nelle liste dei difensori penalisti d’ufficio.

Partecipazione con profitto alla “Scuola di Formazione Legale per Aspiranti Avvocati 2014” (Gennaio 2014 – Luglio 2014) organizzata da Just Legal Services S.r.l. di Milano (MI).
Nel novembre 2015 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano e, dal dicembre 2015, è iscritta all’albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano.
Nel mese di luglio 2016 consegue il Master breve in diritto delle successioni, presso Altalex formazione – Wolters Kluwer Italia srl.

Attualmente svolge la professione prevalentemente nel settore civile giudiziale e stragiudiziale, maturando specifiche competenze in materia civile, con riferimento a cause di responsabilità civile e risarcimento danni, recupero del credito, assicurazioni ed infortunistica stradale, nonché nell’ambito del diritto di famiglia, del diritto fallimentare, del diritto del turismo, del diritto condominiale, dei diritti reali di godimento e del diritto delle successioni.
Lingue straniere: inglese, francese e spagnolo.

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